Circolazione del Contante
Antiriciclaggio
CIRCOLAZIONE DEL CONTANTE (D.Lgs 231/2007)
Una rispolverata sulla disciplina relativa alla circolazione del contante è sempre utile.
La disciplina attualmente in vigore prevede che non possono essere mai accettati ed effettuati pagamenti in contanti per un importo pari o superiore a 3.000 (TREMILA) euro.
Giova quindi ricordare che la sanzione prevista per incassi e pagamenti pari o superiori a 3.000 (TREMILA) euro, è irrogata sia nei confronti del soggetto che effettua il pagamento e di colui che lo riceve.
La disciplina sanzionatoria attuale prevede:
- una sanzione amministrativa pecuniaria che va dall'1% al 40% dell'importo trasferito e percepito (per importi pari o > a 3.000 euro) irrogabile sia nei confronti di chi trasferisce che di chi percepisce;
- L'importo della sanzione è aumentato di 5 volte per le violazioni che riguardano importi trasferiti e percepiti > a 50.000 euro;
- una sanzione amministrativa dal 3% al 30% dell'importo dell'operazione (con un minimo di 3.000 euro) è irrogabile anche al Professionista che, venuto a conoscenza del superamento della soglia di utilizzo del contante, ometta di comunicare al MEF la violazione commessa dal Cliente.
Chi ha violato le norme sulla circolazione del contante, può tuttavia, pagare una somma ridotta pari:
- alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa
- o se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo
- oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione.
Attese novità in materia, per le quali sarete tempestivamente informati.
Lo Studio è a disposizione per eventuali chiarimenti.
Rag. Loretta Giro