Comunicazioni telematiche IVA
News Fiscali
NUOVE COMUNICAZIONI TELEMATICHE IVA DAL 2017
Con la conversione in legge del DL 193/2016, riepilogo e ricordo, come già comunicato nella circolare del 22 novembre u.s., i nuovi adempimenti fiscali in materia di comunicazioni telematiche IVA!
Chiedo altresì la consegna delle fatture emesse e ricevute del 4^ trimestre 2016, entro il 20 del mese di gennaio 2017, per poter predisporre i dati relativi alla dichiarazione Iva annuale 2017, che, dal 2017 non sarà più inviata con Unico, ma autonomamente e per i dati relativi alle liquidazioni del 2016, entro il 28 febbraio 2017.
Per il periodo d'imposta a decorrere dal 2017, la dichiarazione Iva potrà essere presentata trà il
1^ febbraio ed il 30 aprile dell'anno successivo.
TERMINE ADEMPIMENTO
28 febbraio 2017 Dichiarazione annuale IVA relativa al 2016
10 aprile 2017 Spesometro relativo al 2016 x contribuenti mensili
20 aprile 2017 Spesometro realtivo al 2016 x contibuenti trimestrali
(ultimo spesometro annuale)
31 maggio 2017 Comunicazioni liquidazioni Iva 1^ trimestre 2017, sia per contribuenti
mensili che trimestrali. (Termine versamenti invariati).
25 luglio 2017 Comunicazioni fatture emesse e ricevute 1^ semestre 2017
18 settembre 2017 (il 16 è sabato) Comunicazioni liquidazioni 2^ trimestre 2017, sia per contribuenti
mensili che trimestrali. (Termine versamenti invariati).
30 novembre 2017 Comunicazioni liquidazioni 3^ trimestre 2017, sia per contribuenti
mensili che trimestrali. (Termine versamenti invariati).
Comunicazioni fatture emesse e ricevute 3^ trimestre 2017
28 febbraio 2018 Comunicazioni liquidazioni 4^ trimestre 2017, sia per contribuenti
mensili che trimestrali. (Termine versamenti invariati).
Comunicazioni fatture emesse e ricevute 4^ trimestre 2017
30 aprile 2018 Dichiarazione annuale Iva relativa all'anno d'imposta 2017
N.B.: Sono esonerati dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni, i soggetti esonerati dalla presentazione della
dichiarazione Iva annuale: ec.: forfetari, ex minimi, medici che dichiarano solo operazioni esenti art. 10
REGIME SANZIONATORIO:
Omessa o errata trasmisisone dei dati delle fatture
Per l'omessa o errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, è prevista una sanzione amministrativa di
€ 2,00 per ogni fattura, con un massimo sanzionabile di € 1.000 per ciscun trimestre.
Omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche
Per quanto sopra, la sanzione va da 500 a 2.000 euro, con possibile riduzione alla metà, se la comunicaizone dei dati delle liquidazioni avviene entro 15 giorni della scadenza stabilita.
ADEMPIMENTI ABOLITI
a) Invio spesometro annuale: va perà inviato quello relativo all'anno d'imposta 2016;
b) Comunicazione black list, già a decorrere dall'anno d'imposta 2016;
c) Presentazione modelli INTRA per acquisti di beni e servizi, decorrere dal 1^ gennaio 2017
d) La comunicazione dei contratti stipulati dalle società di easing e noleggio ex art. 7, comma 12 DPR 605/73, a decorrere dal 1^ gennaio 2017;
ALTRE NOVITA'
Si segnala l'aumento del limite da € 15.000 ad € 30.000 per lar ichiesta di rimborsi Iva senza il rilascio del visto di conformità o della garanzia.
Raccomando la massima attenzione a quanto suesposto, onde evitare l'irrogazione di pesanti sanzioni, applicabili in caso di mancato rispetto dei nuovi termini dichiarativi.
Lo Studio è a disposizione per eventuali chiarimenti.
Rag. Loretta Giro