Regime Forfettario - Loretta Giro

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Regime Forfettario

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Partite IVA 2016: INPS e contributi previdenziali.

25 Aprile 2016

Cosa cambia in materia di contributi previdenziali, INPS e casse professionali, per i titolari di partita IVA nel regime forfettario 2016? Ecco una guida di facile consultazione.

Il regime previdenziale per i contribuenti titolari di partita IVA nel nuovo regime forfettario 2016 è stato riformato dalla Legge di Stabilità 2016.

Le novità riguardano, in particolare, l’introduzione di un nuovo regime INPS agevolato per gli artigiani ed i commercianti e la revisione delle aliquote per i professionisti senza cassa soggetti a gestione separata.

Partita IVA 2016 regime forfettario, attività di servizi: INPS gestione separata o cassa professionale?

Chi apre una partita IVA nel 2016 deve prestare molta attenzione alle nuove regole sui contributi previdenziali INPS, gestione separate professionisti senza cassa o gestione artigiani e commercianti.

Trattiamo ora, coloro che intendono aprire una partita IVA per svolgere un’attività di servizi professionale.

In linea generale, sono attività  non soggette ad iscrizione alla Camera di Commercio e  due sono le possibili gestioni previdenziali:

gestione separata INPS professionisti senza cassa, per coloro che non svolgono un’attività professionale non avendo l’obbligo o semplicemente non essendo iscritti ad alcun albo professionale;
cassa professionale di riferimento, per coloro che svolgono un’attività professionale soggetta all’iscrizione ad un apposito albo e con Cassa Previdenziale autonoma.
Partita IVA 2016: aliquote INPS gestione separata professionisti senza cassa

Per i contribuenti che decidono di aprire una partita IVA per svolgere attività di servizi professionali soggette a iscrizione alla gestione separata INPS professionisti senza cassa occorre distinguere due situazioni:

soggetti non iscritti ad altra gestione previdenziale e/o che non percepiscono altri trattamenti pensionistici;
soggetti iscritti ad altra gestione previdenziale e/o titolari di reddito da pensione.
I soggetti non iscritti ad altra gestione previdenziale e/o che non percepiscono altri trattamenti pensionistici saranno assoggettati all’aliquota del 27,72% sul reddito fiscale dichiarato.
Quest’ultimo, per chi ha deciso di aprire la partita IVA con il regime forfetario 2016 sarà determinato come segue:

Reddito fiscale=Fatturato*coefficiente di redditività
I soggetti iscritti ad altra gestione previdenziale e/o titolari di reddito da pensione, invece, saranno assoggettati all’aliquota INPS ridotta e pari al 24% sul reddito fiscale dichiarato e determinato come detto sopra.
Partita IVA, regime forfetario 2016: contributi INPS artigiani e commercianti.
I contribuenti che, infine, decidono di aprire una partita IVA con il regime forfetario 2016, avendo l’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, devono iscriversi alla gestione  INPS artigiani o commercianti.
Per tali contribuenti il minimale contributivo è ridotto del 35%, a differenza di quanto previsto per coloro che avevano deciso di aprire una partita IVA nel 2015: per questi ultimi non era previsto il pagamento del minimale contributivo.
Di conseguenza, coloro che sono nel regime forfetario dal 2015 ritorneranno a pagare, dal 2016, il minimale contributivo ridotto del 35%.

In altre parole, gli artigiani e i commercianti che operano nel forfettario dovranno osservare le scadenze ordinarie (16 maggio, 16 agosto, 16 novembre, 16 febbraio) per il versamento dei contributi sul minimale (ridotto del 35%).
Successivamente, dovranno verificare, in sede di Modello UNICO 2017 Redditi 2016, se il reddito “forfettario” (ottenuto applicando al fatturato il coefficiente di redditività relativo) sia maggiore o inferiore al “reddito minimale”, fissato dall’INPS per il 2016.
A fine anno il reddito forfettario potrà essere: (Per 2016 il minimale Inps è: 15.548)
inferiore al minimale, in questo caso il contribuente non dovrà versare alcun saldo e acconto per contribuzione eccedente;
superiore al minimale: in questo caso il contribuente calcolerà il saldo dovuto sulla parte di reddito eccedente applicando l’aliquota prevista per il 2016, sulla quale contribuzione eccedente calcolerà la riduzione del 35%.

(Circolare Inps n. 35 del 19 febbraio 2016)

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