Esonero 100% per assunzioni 1 Gennaio 2020 - Loretta Giro

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Esonero 100% per assunzioni 1 Gennaio 2020

News Lavoro
Una breve analisi delle misure agevolative piu’ interessanti, a sostegno dell’occupazione previste
dalla Legge di bilancio 202 e dal collegato.
La materia è complessa, per cui l’analisi che segue non è esaustiva, ed ogni caso da trattare, necessita di approfondito esame.

1) ESONERO CONTRIBUTIVO 100% PER L’APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO, ASSUNTI DAL 1^ GENNAIO 2020 DA AZIENDE FINO A 9 DIPENDENTI
a)       Periodo di apprendistato agevolato” per un periodo non inferiore a 6 mesi e non superiore a 3 anni.
b)      Applicabile ai giovani dai 15 anni compiuti (a partire dal 2^ anno di iscrizione a percorsi di istruzione secondaria) fino ai 25 (24 anni e 364 giorni)
c)       Trattasi di uno sgravio contributivo totale a favore dei Datori di Lavoro - che occupano fino a 9 dipendenti – i quali assumono lavoratori con il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore ed il certificato di specializzazione tecnica superiore (fino al 31-12-2019 il contributo a carico del Datore di Lavoro era del 5%);
d)      Lo sgravio 100% è applicabile per i primi 3 anni. Per gli anni successivi al 3^ la contribuzione a carico del Datore di lavoro sarà applicata nella misura del 10%.;
P.S.: PER LE AZIENDE CON PIU’ DI 9 DIPENDENTI, E’ FATTIBILE L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO DIA PPRENDISTATO MA LA CONTRIBUZIONE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO E’ DOVUTA FIN DALL’INIZIO DEL CONTRATTO, NELLA MISURA DEL 10%.
e)      La norma è applicabile a tutti i settori di attività (Professionisti compresi);
f)        È necessario concordare con il Dirigente scolastico modalità ed orario del periodo di formazione;
g)       Possibile utilizzare questa forma di assunzione agevolata anche per i familiari: “pare” sia l’unico caso in cui l’INPS non proceda a contestare il rapporto di lavoro instaurato con i familiari.
h)      Scopo della norma: incentivare l’alternanza scuola-lavoro
       1a) Retribuzione per la prestazione di lavoro effettuata in azienda:
1^  anno 45% della retribuzione di riferimento rispetto al livello di inquadramento;
2^  anno non inferiore al 55% calcolata come 1^ anno
3^  anno non inferiore al 65% calcolata come periodi precedenti
4^  anno non inferiore al 70% calcolata come periodi precedenti
       1b) Retribuzione per le ore di formazione svolte presso la scuola (formazione esterna):
Il Datore di Lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo e contributivo
       1c) Retribuzione per le ore di formazione interna svolta in Azienda:
Al lavoratore va riconosciuta una retribuzione pari al 10% di quella che gli spetterebbe in base al livello di inquadramento nel rispetto del CCNL di categoria;
        1d) Il Datore di lavoro è esentato dal pagamento del contributo di licenziamento (€ 489,65 x ogni 12 mesi di anzianità aziendale per un massimo di € 1.469,85);
        1e) Il Datore di lavoro è esentato dal pagamento del contributo 1,61% relativo alla Naspi, fondi interprofessionali (formazione) , Fis (x Aziende oltre 15 dipendenti);       
        1f) Il Datore di Lavoro è escluso dall’obbligo di stabilizzazione degli apprendisti assunti con il contratto in oggetto
        1g) Per tutta la durata del periodo formativo, non rientrano nella base di calcolo ai fini del computo dell’aliquota per assunzione disabili (Aziende + di 15 dipendenti)
        1h) Le spese sostenute per gli apprendisti sono escluse dalla base per il calcolo dell’IRAP
2) NUOVO REGIME DEGLI IMPATRIATI – MODIFICHE AL D.LGS 147/2015
AGEVOLAZIONE PER I LAVORATORI MA “PORTATORE DI BENEFICI” ANCHE AL DATORE DI LAVORO
Nella nuova versione dell’agevolazione, i redditi di lavoro autonomo e dipendente prodotti in Italia da soggetti che dal 30 aprile 2019 trasferiscono la residenza in Italia,  sono imponibili limitatamente al 30% del loro ammontare
Per i soggetti che trasferiscono la residenza nel mezzogiorno l’imponibilità è pari al 10%.
L’agevolazione è applicabile per un periodo di 5 anni, decorrenti dalla data del trasferimento in Italia. In presenza di determinate condizioni (es. figli o acquisto immobile residenzaile), il regime di favore potrebbe essere applicato per ulteriori 5 anni, con modalità diverse.
Per accedere alle agevolazioni, i soggetti debbono possedere i seguenti requisiti:
a)       Non siano stati residenti in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento;
b)      Si impegnino a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
c)       Prestino l’attività lavorativa prevalentemente in Italia
P.S.: E’ SEMPRE IL LAVORATORE CHE DEVE DICHIARARE LO STATO DI “IMPATRIATO”, E, A FRONTE DELLA DICHIARAZIONE DALLO STESSO RESA…...IL DATORE DI LAVORO PUO’ SOTTOPORRE A TASSAZIONE IL SOLO 30% DEL REDDITO PRODOTTO DAL LAVORATORE
E, Considerando che il reddito di lavoro dipendente erogato al lavoratore è tassato IRPEF ed addizionali nella misura del 30%, il netto in busta paga a seguito della minor trattenuta, aumenta e senza alcun costo aggiuntivo per il Datore di Lavoro.
Faccio un esempio (tralasciando applicazione delle detrazioni e calcolo addizionali):
1)      reddito annuo euro 15.000 primo scaglione IPREF aliquota 23%  = imposta € 3.450,00
2)      reddito annuo euro 15.000 tassato per il 30% = imponibile IRPEF 4.500,00 tassato al 23% primo scaglione = imposta € 1.035,00
dal calcolo ne risulta una minor imposta trattenuta al lavoratore di   € 2.415,00
              OGNI DATORE DI LAVORO POTRA’ EFFETTUERA’ LE SUE VALUTAZIONI….
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